Articolo 63 del codice di procedura penale

Art. 63. Dichiarazioni indizianti1.Se davanti all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reita' a suo carico, l'autorita' procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
2.Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualita' di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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