Articolo 201 del codice di procedura penale

Art. 201. Segreto di ufficio1.Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.
2.Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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