Articolo 60 del codice di procedura penale

Art. 60. Assunzione della qualita' di imputato1.Assume la qualita' di imputato la persona alla quale e' attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, (( nel decreto di citazione diretta a giudizio )) e nel giudizio direttissimo.
2.La qualita' di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia piu' soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
3.La qualita' di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1999
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