Articolo 403 del codice di procedura penale

Art. 403.Utilizzabilita' nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio1.Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.
((1-bis.Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile))
Entrata in vigore il 11 agosto 1997

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