Articolo 166 del codice di procedura penale
Art. 166. Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente1.Se l'imputato e' interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.
2. TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-06-20, n. 202400785Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- annullamento atti amministrativi·
- art. 166 c.p.·
- buona condotta e affidabilità personale·
- condanna penale condizionalmente sospesa·
- danno ingiusto risarcibile·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- diritto amministrativo·
- eccesso di potere·
- misure di prevenzione e di sicurezza pubblica·
- principio di proporzionalità·
- rinnovo titoli di polizia·
- sospensione attività lavorativa·
- violazione art. 138 T.u.l.p.s.