Articolo 351 del codice di procedura penale

Art. 351. Altre sommarie informazioni1.La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. ((Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.))1-bis.All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, e' avvisata che e' assistita da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
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