Articolo 199 del codice di procedura penale

Art. 199. Facolta' di astensione dei prossimi congiunti1.I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre.
Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
2.Il giudice, a pena di nullita', avvisa le persone predette della facolta' di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
3.Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi e' legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale ((o derivante da un'unione civile tra persone dello stesso sesso)):
a)a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
b)al coniuge separato dell'imputato;
c)alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o ((cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l'imputato)).
Entrata in vigore il 1 febbraio 2017
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