Articolo 180 del codice di procedura penale

Art. 180. Regime delle altre nullita' di ordine generale1.Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullita' previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono piu' essere rilevate ne' dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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