Articolo 553 del codice di procedura penale

Art. 553.(( (Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento) ))((1.Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.))-------------AGGIORNAMENTO (33)
La Corte costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992 n. 17) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo " nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso".
Entrata in vigore il 18 dicembre 1999
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