Articolo 553 del codice di procedura penale
Art. 553.
( Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione ((predibattimentale)))
1.Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice ((, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al)) decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
-------------AGGIORNAMENTO (33)
La Corte costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992 n. 17) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo " nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso".
( Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione ((predibattimentale)))
1.Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice ((, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al)) decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
-------------AGGIORNAMENTO (33)
La Corte costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992 n. 17) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo " nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso".