Articolo 531 del codice di procedura penale

Art. 531. Dichiarazione di estinzione del reato1.Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato e' estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
2.Il giudice provvede nello stesso modo quando vi e' dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988

Sentenze313

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi