Articolo 189 del codice di procedura penale

Art. 189. Prove non disciplinate dalla legge1.Quando e' richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice puo' assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la liberta' morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalita' di assunzione della prova.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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