Articolo 31 del codice di procedura penale

Art. 31. Comunicazione al giudice in conflitto1.Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall'articolo 30 ne da' immediata comunicazione al giudice in conflitto.
2.Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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