Articolo 551 del codice di procedura penale

Art. 551.(( (Procedimenti connessi) ))((1.Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio e' ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416.))
Entrata in vigore il 18 dicembre 1999
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