Articolo 723 del codice di procedura penale

Art. 723.(( (Poteri del Ministro della giustizia).))((1.Il Ministro della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un'autorita' straniera, trasmettendola per l'esecuzione all'autorita' giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3.
2.Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi puo' disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati.
3.Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere puo' essere esercitato altresi' in caso di pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
4.Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza, l'autorita' giudiziaria che la riceve ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia.
5.Il Ministro della giustizia non da' altresi' corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano o ancora quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.
6.Nei casi in cui la richiesta di assistenza ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorita' giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia ha facolta' di non dare corso alla stessa quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunita' della persona citata. Il Ministro ha altresi' facolta' di non dare corso alla richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non da' idonee garanzie di reciprocita'.
7.Nei casi in cui il Ministro della giustizia esercita il potere di cui al presente articolo ne da' comunicazione alle autorita' giudiziarie interessate.))
Entrata in vigore il 16 ottobre 2017

Sentenze19


  • 1. Consiglio di Stato, sez. P, sentenza 2022-12-06, n. 202200015
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    • art. 21-octies legge 241/1990·
    • art. 649 cod. proc. pen.·
    • art. 723 cod. proc. pen.·
    • art. 724 cod. proc. pen.·
    • assistenza giudiziaria internazionale·
    • convenzione ONU sulla corruzione·
    • difetto di motivazione·
    • doppia incriminazione·
    • ne bis in idem internazionale·
    • potere di blocco del Ministro della giustizia·
    • principio di sovranità statale·
    • responsabilità penale delle persone giuridiche·
    • sindacato del giudice amministrativo

  • 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-09-25, n. 202407794
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 731 c.p.p.·
    • art. 739 c.p.p.·
    • difetto di istruttoria e motivazione·
    • eccesso di potere·
    • estradizione·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • giurisprudenza del Consiglio di Stato·
    • interesse ad agire·
    • ne bis in idem·
    • principio di alternatività tra riconoscimento e estradizione·
    • riconoscimento delle sentenze penali straniere·
    • spese di giudizio·
    • violazione di legge

  • 3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-10-26, n. 202315889
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 723 c.p.p.·
    • assistenza giudiziaria internazionale·
    • Convenzione UNCAC·
    • difetto di motivazione·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • ne bis in idem·
    • principio di doppia incriminazione·
    • rogatorie internazionali·
    • sindacato sull'esecuzione delle rogatorie

  • 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-10-17, n. 202315310
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 3 della l. 241/90·
    • art. 723 e 724 c.p.p.·
    • assistenza giudiziaria internazionale·
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    • doppia incriminazione·
    • motivazione degli atti amministrativi·
    • principio di ne bis in idem·
    • proporzionalità e adeguatezza delle misure restrittive·
    • sequestro probatorio·
    • violazione del diritto alla privacy
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