Articolo 464 septies del codice di procedura penale

Art. 464-septies. (Esito della messa alla prova).1.Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
2.In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il ((procedimento)) riprenda il suo corso.
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022

Sentenze104

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