Articolo 464 septies del codice di procedura penale
Art. 464-septies. (Esito della messa alla prova).1.Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
2.In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il ((procedimento)) riprenda il suo corso.
2.In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il ((procedimento)) riprenda il suo corso.
2. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-05-18, n. 202300315Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 L. n. 241/1990·
- art. 43 R.D. n. 773/1931·
- certificato medico di idoneità·
- eccesso di potere·
- giudizio prognostico di affidabilità·
- giurisprudenza in materia di porto di armi·
- memoria endoprocedimentale·
- patteggiamento ex artt. 444 e ss. C.P.P.·
- pregiudizi di polizia·
- reato ex art. 186, comma 2, Codice della Strada·
- rinnovo licenza di porto di fucile·
- usucapienza di sostanze stupefacenti e alcool
4. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-04-12, n. 202306345Provvedimento:Leggi di più...- autotutela amministrativa·
- decadenza dalla ferma prefissata annuale·
- eccesso di potere·
- esclusione dal reclutamento·
- giurisprudenza amministrativa·
- presunzione di non colpevolezza·
- procedimento penale·
- requisiti di reclutamento·
- silenzio amministrativo·
- violazione dei principi costituzionali