Articolo 49 del codice di procedura penale

Art. 49.
(( (Nuova richiesta di rimessione).
1.Anche quando la richiesta e' stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato puo' chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.
2.L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purche' fondata su elementi nuovi.
3.E' inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli gia' valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.
4.La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza puo' essere sempre riproposta.
Entrata in vigore il 7 novembre 2002
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