Articolo 289 bis del codice di procedura penale

Art. 289-bis.(( (Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione). ))((1.Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1))
Entrata in vigore il 16 gennaio 2019
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