Articolo 88 del codice di procedura penale

Art. 88.Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile1.L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
2.L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile e' stato escluso su richiesta della parte civile, questa non puo' esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.
3.Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988

Sentenze3

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