Articolo 683 del codice di procedura penale

Art. 683. Riabilitazione1.Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti ((, e sull'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale)). Decide altresi' sulla revoca ((della riabilitazione)), qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
2.Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali puo' desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 del codice penale. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria.
3.Se la richiesta e' respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non puo' essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui e' divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
Entrata in vigore il 16 gennaio 2019

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