Articolo 371 bis del codice di procedura penale
Art. 371-bis.
(Attivita' di coordinamento del procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo))).
1.Il procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis ((e comma 3-quater)) e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia ((e antiterrorismo)). ((In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis)) dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. ((In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi' dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi)).
2.Il procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivita' di indagine, di garantire la funzionalita' dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestivita' delle investigazioni.
3.Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)), in particolare:
a)d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia ((e antiterrorismo));
b)cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle ((procure distrettuali)), la necessaria flessibilita' e mobilita' che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali; ((219))c)ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalita' organizzata ((e ai delitti di terrorismo, anche internazionale));
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalita' secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma3-bis((e comma 3-quater)) quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non e' stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attivita' di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;
4.Il procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non puo' delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero. (28)
-------------AGGIORNAMENTO (28)
Il D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera b), 3, comma 1, lettera b), 7, 8, 9, 10, comma 1, e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall'articolo 15, comma 2". -------------AGGIORNAMENTO (219)
Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 ha disposto (con l'art. 9, comma 4, lettera d)) che alla lettera b) del comma 3 del presente articolo "dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»".
(Attivita' di coordinamento del procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo))).
1.Il procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis ((e comma 3-quater)) e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia ((e antiterrorismo)). ((In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis)) dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. ((In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi' dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi)).
2.Il procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivita' di indagine, di garantire la funzionalita' dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestivita' delle investigazioni.
3.Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)), in particolare:
a)d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia ((e antiterrorismo));
b)cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle ((procure distrettuali)), la necessaria flessibilita' e mobilita' che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali; ((219))c)ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalita' organizzata ((e ai delitti di terrorismo, anche internazionale));
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalita' secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma3-bis((e comma 3-quater)) quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non e' stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attivita' di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;
4.Il procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non puo' delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero. (28)
-------------AGGIORNAMENTO (28)
Il D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera b), 3, comma 1, lettera b), 7, 8, 9, 10, comma 1, e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall'articolo 15, comma 2". -------------AGGIORNAMENTO (219)
Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 ha disposto (con l'art. 9, comma 4, lettera d)) che alla lettera b) del comma 3 del presente articolo "dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»".