Articolo 96 del codice di procedura penale

Art. 96. Difensore di fiducia1.L'imputato ha diritto di nominare non piu' di due difensori di fiducia.
2.La nomina e' fatta con dichiarazione resa all'autorita' procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
3.La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finche' la stessa non vi ha provveduto, puo' essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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