Articolo 156 del codice di procedura penale

Art. 156. Notificazioni all'imputato detenuto1.Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.
2.In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata e' consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non e' possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perche' legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere.
3.Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157.
4.Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato e' detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o e' internato in un istituto penitenziario.
5.In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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