Articolo 444 del Codice di procedura penale
Art. 444. Applicazione della pena su richiesta1.L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una ((pena)) sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. ((L'imputato e il pubblico ministero possono altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.))1-bis.Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter.Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
2.Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, ((le determinazioni in merito alla confisca,)) nonche' ((congrue le pene indicate,)), ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti.
Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.
3.La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.
3-bis.Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.
-------------AGGIORNAMENTO (9)
La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno - 2 luglio 1990, n. 313 (in G.U. 1°a s.s. 04/07/1990, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale 1988, nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruita' della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione". -------------AGGIORNAMENTO (11)
La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre - 12 ottobre 1990, n. 443 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1990, n. 41), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale".
1-ter.Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
2.Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, ((le determinazioni in merito alla confisca,)) nonche' ((congrue le pene indicate,)), ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti.
Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.
3.La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.
3-bis.Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.
-------------AGGIORNAMENTO (9)
La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno - 2 luglio 1990, n. 313 (in G.U. 1°a s.s. 04/07/1990, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale 1988, nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruita' della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione". -------------AGGIORNAMENTO (11)
La Corte costituzionale, con sentenza 26 settembre - 12 ottobre 1990, n. 443 (in G.U. 1a s.s. 17/10/1990, n. 41), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale".
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/07/2024, n. 18286Provvedimento: […] Cass. n. 24788 del 18/08/2023 affermato in relazione alla sanzione di cui all'art. 303 TULD ma di pari rilevanza ai fini dell'art. 282 TULD) Per quanto riguarda i dazi, dunque, la fattispecie è sussumibile nell'art. 295 bis TULD (rubricato come “Sanzioni amministrative di lieve entità”), che prevede: «Nei casi previsti dagli articoli 282, 283, 284, […] 291, 292 e 294, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti non supera euro 3.999,96 (lire sette milioni settecentoquarantacinquemila) e non ricorrono le circostanze indicate dall'articolo 295, secondo comma, si applica, […] Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, […]Leggi di più...- natura e finalità·
- violazione del principio di proporzionalità del diritto unionale·
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- in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972)·
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2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/09/2023, n. 49935Provvedimento: […] U, n. 30046 del 23/06/2022, Rv. 283328-01: il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza a effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.). […] aumento minimo ex art. 81, quarto comma, cod. pen.; accesso al patteggiamento allargato (art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen.); esecuzione della pena, […] La sentenza De OS ha poi osservato che l'espressione «"immediata declaratoria", presente soltanto nella rubrica dell'art. 129 c.p.p., […]Leggi di più...- recidiva qualificata·
- valutazione ai fini del tempo necessario a prescrivere – esclusione·
- estinzione (cause di)·
- reato·
- prescrizione
3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 30/03/2023, n. 32318Provvedimento: […] Altra implicazione dello stesso criterio era stata in precedenza ravvisata ritenendo operativa la previsione del limite minimo di un terzo nell'aumento per la continuazione, di cui all'art. 81, quarto comma, cod. pen., […] La previsione dell'art. 649-bis cod. pen. sulla procedibilità d'ufficio dei reati di cui ai precedenti artt. 640, terzo comma, 640- ter, quarto comma, e 646 cod. pen. nelle ipotesi aggravate previste dal ― secondo comma di detto articolo e dall'art. 61, primo comma, […] ma a quello di cinque anni, prevista dall'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen. […] ma si articola altresì in una più complessa condizione di incidenza del nuovo delitto commesso sull'attitudine a delinquere, […]Leggi di più...- necessità·
- precedente dichiarazione di recidiva·
- recidiva reiterata·
- applicazione·
- esclusione·
- recidiva
4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/05/2023, n. 14957Provvedimento: […] sicché per l'illecito disciplinare era maturata la prescrizione per decorso del quinquennio alla data del 25-11-2015, allorché il pubblico ministero aveva prestato il consenso alla richiesta di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. […] Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.Leggi di più...- prescrizione·
- conseguenze·
- illecito deontologico per fatti contestati in sede penale·
- decorrenza·
- autonoma determinazione nel giudizio disciplinare – necessità·
- azione disciplinare·
- avvocato e procuratore·
- giudizi disciplinari
5. Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/10/2022, n. 14840Provvedimento: […] contengono un richiamo esclusivamente alle disposizioni del codice di procedura penale e alle disposizioni processuali relative all'imputato, […] la Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-quater e 464-quinquies cod. proc. pen., in riferimento all'art. 27, […] viene disposto un 22 هید trattamento alternativo alla pena che sarebbe stata applicata nel caso di un'eventuale condanna. «La sospensione del procedimento con messa alla prova può essere assimilata all'applicazione della pena su richiesta delle parti (ex art. 444 cod. proc. pen.), […] deve verificare che non ricorrano le condizioni per «pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129» cod. proc. pen., […]Leggi di più...- applicabilità·
- sospensione del procedimento con messa alla prova·
- condizioni·
- disciplina della responsabilità degli enti "ex lege" n. 231 del 2001·
- esclusione·
- impugnazioni·
- persona giuridica·
- societa'·
- pubblico ministero·
- soggetti del diritto di impugnazione