Articolo 118 del codice di procedura penale

Art. 118.Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno1.Il ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria (( o del personale della Direzione investigativa antimafia )) appositamente delegato, puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
((1-bis.Ai medesimi fini l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata.))2.L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato.
3.Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio.
Entrata in vigore il 29 luglio 1992

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