Articolo 59 del codice di procedura penale

Art. 59. Subordinazione della polizia giudiziaria1.Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.
2.L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria e' responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attivita' di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.
3.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati (( inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1 )). Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attivita' di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1.
Entrata in vigore il 27 luglio 2005
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