Articolo 653 del codice di procedura penale

Art. 653.
Efficacia della sentenza penale
(( . . . ))nel giudizio disciplinare
1.La sentenza penale irrevocabile di assoluzione (( . . . )) ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o (( non costituisce illecito penale ovvero )) che l'imputato non lo ha commesso.
((1-bis.La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. ))
Entrata in vigore il 5 aprile 2001

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