Articolo 374 del codice di procedura penale

Art. 374. Presentazione spontanea1.Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facolta' di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.
2.Quando il fatto per cui si procede e' contestato a chi si presenta spontaneamente e questi e' ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto cosi' compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.
3.La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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