Articolo 381 del codice di procedura penale
Art. 381. Arresto facoltativo in flagranza1.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a)peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b)corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
c)violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;
d)commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e)corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
f)lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
((f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale));
g)furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
h)danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;
i)truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
l)appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;
m)alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110;
m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale;
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale.
3.Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
4.Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e' giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o dalle circostanze del fatto.
4-bis.Non e' consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.
2.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a)peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b)corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
c)violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;
d)commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e)corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
f)lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
((f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale));
g)furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
h)danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;
i)truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
l)appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;
m)alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110;
m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale;
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale.
3.Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
4.Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e' giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o dalle circostanze del fatto.
4-bis.Non e' consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.
3. TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 2024-03-28, n. 202400329Provvedimento:Leggi di più...- art. 60 c.p.a.·
- art. 9 d.lgs. 286/1998·
- bilanciamento degli interessi·
- compensazione delle spese di giudizio·
- condanna penale·
- pericolosità sociale·
- revoca permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo·
- sentenza in forma semplificata·
- sospensione condizionale della pena·
- tutela della privacy·
- valutazione della personalità del richiedente
4. TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2023-09-07, n. 202300690Provvedimento:Leggi di più...- condann·
- regolarizzazione ex art. 103 D.L. 34/2020·
- rigetto della domanda di regolarizzazione
5. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-03-16, n. 202300670Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- art. 103 D.L. 34/2020·
- condanna per reato in materia di stupefacenti·
- pericolosità sociale·
- principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato·
- rigetto istanza di emersione da lavoro irregolare·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento·
- spese di lite compensate