Articolo 8 del codice di procedura penale

Art. 8. Regole generali1.La competenza per territorio e' determinata dal luogo in cui il reato e' stato consumato.
2.Se si tratta di fatto dal quale e' derivata la morte di una o piu' persone, e' competente il giudice del luogo in cui e' avvenuta l'azione o l'omissione.
3.Se si tratta di reato permanente, e' competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto e' derivata la morte di una o piu' persone.
4.Se si tratta di delitto tentato, e' competente il giudice del luogo in cui e' stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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