Articolo 669 del codice di procedura penale

Art. 669.Pluralita' di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona1.Se piu' sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronuncio' la condanna meno grave, revocando le altre.
2.Quando le pene irrogate sono diverse, l'interessato puo' indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se l'interessato non si avvale di tale facolta' prima della decisione del giudice dell'esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
3.Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore entita'; se le pene sono di uguale entita', si esegue rispettivamente l'arresto o l'ammenda.
Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della liberta' controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest'ultima.
4.Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza e degli altri effetti penali. Quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima.
5.Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l'esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore.
6.Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di piu' decreti penali o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto e' stato giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato, premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente.
7.Se piu' sentenze di non luogo a procedere o piu' sentenze di proscioglimento sono state pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, il giudice, se l'interessato entro il termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina l'esecuzione della sentenza piu' favorevole, revocando le altre.
8.Salvo quanto previsto dagli articoli 69 comma 2 e 345, se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la decisione di condanna.
Tuttavia, se il proscioglimento e' stato pronunciato per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui e' divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest'ultima.
9.Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una sentenza pronunciata in giudizio o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza pronunciata in giudizio o del decreto.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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