Articolo 535 del codice di procedura penale

Art. 535. Condanna alle spese1.La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali ((. . . )).
2.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 )).
3.Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.
4.Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza e' rettificata a norma dell'articolo 130.
Entrata in vigore il 19 giugno 2009
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