Articolo 371 del codice di procedura penale

Art. 371. Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero1.Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonche' alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria.
Possono altresi' procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.
2.Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
a)se i procedimenti sono connessi a norma dell'articolo 12 ((...))b)se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita', o che sono stati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza. c)se la prova di piu' reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.
3.Salvo quanto disposto dall'articolo 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
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