Articolo 678 del codice di procedura penale
Art. 678. Procedimento di sorveglianza1.Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza, alla esecuzione della semidetenzione e della liberta' controllata e alla dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi e' motivo di dubitare della identita' fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667.
2.Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalita', il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.
3.Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.
2.Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalita', il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.
3.Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.
2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-05-22, n. 202404577Provvedimento:Leggi di più...- art. 314 c.p.·
- art. 667 c.p.p.·
- art. 678 c.p.p.·
- art. 7 d.lgs. 235/2012·
- cancellazione dalle liste elettorali·
- condanna penale·
- elettorato passivo·
- giurisdizione·
- giurisprudenza sulla esecutività delle ordinanze·
- riabilitazione