Articolo 278 del codice di procedura penale
Art. 278.Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure1.Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione (( della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e )) della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonche' delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.PERIODO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 332.