Articolo 325 del codice di procedura penale
Art. 325. Ricorso per cassazione1.Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322- bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
2.Entro il termine previsto dall'articolo 324 comma 1, comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice puo' essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3.Si applicano le disposizioni ((dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5)).
4.Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.
2.Entro il termine previsto dall'articolo 324 comma 1, comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice puo' essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3.Si applicano le disposizioni ((dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5)).
4.Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.