Articolo 181 del codice di procedura penale

Art. 181. Nullita' relative1.Le nullita' diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.
2.Le nullita' concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullita' concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullita' devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.
3.Le nullita' concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le nullita' eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.
4.Le nullita' verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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