Articolo 137 del codice di procedura penale

Art. 137. Sottoscrizione del verbale1.Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, e' sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.
2.Se alcuno degli intervenuti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere, ne e' fatta menzione con l'indicazione del motivo.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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