Articolo 609 del codice di procedura penale

Art. 609. Cognizione della corte di cassazione1.Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti.
2.La corte decide altresi' le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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