Articolo 300 del codice di procedura penale

Art. 300.
Estinzione ((o sostituzione))delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze
1.Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, e' disposta l'archiviazione ovvero e' pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento.
2.Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e' applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma dell'articolo 312.
3.Quando, in qualsiasi grado del processo, e' pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata e' dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa.
4.La custodia cautelare perde altresi' efficacia quando e' pronunciata sentenza di condanna, ancorche' sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia gia' subita non e' inferiore all'entita' della pena irrogata.
((4-bis.Quando, in qualsiasi grado del processo, e' pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorche' sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, non puo' essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando e' pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non puo' essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice puo' sostituire la misura in essere con un'altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell'articolo 299.))5.Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 comma 1 lettere b) o c).
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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