Articolo 359 del codice di procedura penale
Art. 359. Consulenti tecnici del pubblico ministero1.Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, puo' nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.
2.Il consulente puo' essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.
2.Il consulente puo' essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.