Articolo 56 del codice di procedura penale

Art. 56. Servizi e sezioni di polizia giudiziaria1.Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorita' giudiziaria:
a)dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
b)dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;
c)dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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