Articolo 285 bis del codice di procedura penale
Art. 285-bis.
(( (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri).
1.Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di eta' non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice puo' disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano((181a))----------------AGGIORNAMENTO (181a)
La L. 21 aprile 2011, n. 62 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che le modifiche al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilita' di utilizzare i posti gia' disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.
(( (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri).
1.Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di eta' non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice puo' disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano((181a))----------------AGGIORNAMENTO (181a)
La L. 21 aprile 2011, n. 62 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che le modifiche al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilita' di utilizzare i posti gia' disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.