Articolo 435 del codice di procedura penale

Art. 435. Richiesta di revoca1.Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di prova, specifica se queste sono gia' state acquisite o sono ancora da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio e, nel secondo, la riapertura delle indagini.
2.Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.
3.Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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