Articolo 429 del codice di procedura penale
Art. 429. Decreto che dispone il giudizio1.Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a)le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b)l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
c)l'enunciazione , in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d)l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
e)il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
f)l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia;
g)la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
2.Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).
3.Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
3-bis.Qualora si proceda ((per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale)), il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni.
4.Il decreto e' notificato all'imputato contumace nonche' all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.
a)le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b)l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
c)l'enunciazione , in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d)l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
e)il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
f)l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia;
g)la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
2.Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).
3.Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
3-bis.Qualora si proceda ((per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale)), il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni.
4.Il decreto e' notificato all'imputato contumace nonche' all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.
4. TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2023-07-17, n. 202302343Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
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