Articolo 429 del codice di procedura penale

Art. 429. Decreto che dispone il giudizio1.Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a)le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;
b)l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
c)l'enunciazione , in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d)l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
e)il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;
f)l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia;
g)la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
2.Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).
((2-bis.Se si procede per delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice da' al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 458))3.Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
3-bis.Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni.
4.Il decreto e' notificato all'imputato contumace nonche' all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.
Entrata in vigore il 19 aprile 2019

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