Articolo 121 del codice di procedura penale

Art. 121. Memorie e richieste delle parti1.In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.
2.Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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