Articolo 163 del codice di procedura penale
Art. 163. Formalita' per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto 1.Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni ((degli articoli 148 e)) 157.