Articolo 187 del codice di procedura penale

Art. 187. Oggetto della prova1.Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilita' e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.
2.Sono altresi' oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.
3.Se vi e' costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilita' civile derivante dal reato.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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